News
•
11/10/2026

L’attuazione dell’AI Act in Italia tra attività di polizia, responsabilità e tutela risarcitoria

Share this post
Blog authors
Data Valley Consulting
Sign up for the Data Valley newsletter
By clicking on “Sign Up” you consent to the processing of data according to our Privacy Policy.
Thank you, your subscription to the newsletter has been received!
An error occurred while submitting the form.

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 costituisce uno degli interventi più significativi di adeguamento dell’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act). Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2026, interviene principalmente su due aree: da un lato, disciplina l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività delle Forze di polizia; dall’altro, introduce specifiche disposizioni in materia penale, di responsabilità degli enti e di tutela civilistica per i danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA.
1. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia
Il primo nucleo della disciplina riguarda ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo di sistemi e modelli di IA da parte delle Forze di polizia. Il legislatore italiano colloca tali attività all’interno di un approccio antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio, subordinandole al rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà garantite dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea e dagli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.
Un elemento centrale è rappresentato dalla permanenza della decisione umana. I sistemi di IA devono infatti assumere una funzione strumentale e di supporto alle attività di polizia, mentre gli output prodotti automaticamente devono essere sottoposti a un’adeguata revisione umana qualificata prima di essere utilizzati in atti o provvedimenti idonei a incidere sulla sfera giuridica degli interessati. Tale revisione deve inoltre essere documentata, in modo da garantire la tracciabilità del processo decisionale. Per i sistemi ad alto rischio è richiesta una sorveglianza umana effettiva, affidata a personale adeguatamente formato e competente.
La disciplina si intreccia strettamente con quella in materia di protezione dei dati personali. Anche il trattamento di categorie particolari di dati, dati relativi a condanne penali e reati e dati operativi sensibili deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 51 del 2018, oltre che delle specifiche garanzie previste dall’AI Act.
Particolare rilievo assume inoltre la possibilità per le Forze di polizia di collaborare con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati nell’ambito di progetti di ricerca e sperimentazione. Il decreto richiede che tali collaborazioni disciplinino espressamente la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, lo sfruttamento economico dei risultati, i modelli derivati, i dati di addestramento e il software, nonché i rispettivi ruoli in materia di trattamento dei dati personali.

2. Formazione e competenza nell’utilizzo dei sistemi di IA
Il decreto dedica una specifica disposizione alla formazione del personale di polizia. Le amministrazioni devono attivare corsi sull’intelligenza artificiale applicata alle attività di polizia, assicurando conoscenze relative al funzionamento dei sistemi, ai loro limiti, ai bias e agli errori, con particolare riferimento al riconoscimento biometrico e all’analisi predittiva.
La formazione deve inoltre consentire al personale di interpretare criticamente gli output generati dall’IA e di comprendere il ruolo della supervisione umana. Sono espressamente richiamate anche le implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità derivanti dall’utilizzo dei sistemi, nonché i rischi di cybersicurezza.
La disposizione assume quindi particolare rilevanza nell’economia complessiva del decreto: la governance dell’IA non viene costruita soltanto attraverso requisiti tecnici e procedure autorizzative, ma anche attraverso la competenza degli operatori chiamati a utilizzare e valutare gli output dei sistemi.

3. Riconoscimento biometrico e IA: autorizzazione, delimitazione e controllo
Una delle parti più articolate del decreto riguarda i sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale.
L’utilizzo di tali sistemi è ammesso per specifiche finalità di prevenzione e per la ricerca di persone scomparse o di determinate vittime di reati particolarmente gravi. Il legislatore stabilisce tuttavia che il confronto biometrico debba essere mirato e realizzato attraverso banche dati specificamente costruite per ciascun utilizzo autorizzato. È vietato, inoltre, utilizzare banche dati biometriche alimentate attraverso tecniche di scraping non mirato o comunque costituite in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
L’utilizzo è subordinato a un procedimento autorizzatorio nel quale devono essere indicati, tra l’altro, la finalità perseguita, la durata, l’area territoriale interessata, le persone ricercate, le banche dati utilizzate e i sistemi impiegati. L’autorizzazione è circoscritta temporalmente e territorialmente e, in via ordinaria, non può superare quindici giorni, salva proroga motivata.
Il decreto introduce anche una disciplina specifica per le situazioni di urgenza. In presenza di un rischio di pregiudizio grave e irreparabile, l'utilizzo può essere avviato secondo una procedura accelerata, ma l'intervento giudiziario deve intervenire entro termini particolarmente stringenti. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge, i risultati ottenuti attraverso il sistema non possono essere utilizzati e i dati e gli output devono essere cancellati, salvo le ipotesi espressamente previste.
A ciò si aggiungono obblighi di valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, nonché obblighi di registrazione automatica degli utilizzi mediante log non modificabili. I log devono essere conservati per cinque anni e resi accessibili alle autorità competenti per finalità di controllo della liceità del trattamento, controllo interno e nell’ambito di procedimenti penali.

4. Il riconoscimento facciale a posteriori
Una disciplina distinta riguarda i sistemi di videosorveglianza integrati con tecnologie di riconoscimento facciale utilizzate successivamente alla raccolta delle immagini.
Il decreto consente l’integrazione dei sistemi di videosorveglianza con componenti di IA nel rispetto dell’AI Act e della normativa sulla protezione dei dati, ma stabilisce specifiche condizioni per l’attivazione del riconoscimento facciale. Nel caso di una persona oggetto di ricerca mirata perché indiziata della commissione di un reato, il pubblico ministero deve chiedere al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione all’utilizzo del sistema entro quarantotto ore dall’avvio e il giudice provvede entro le successive quarantotto ore.
Il decreto prevede tuttavia un’ipotesi nella quale tale autorizzazione non è richiesta: si tratta dell’utilizzo successivo alla commissione di un reato finalizzato esclusivamente all’identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata, sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente collegati al fatto.
Particolarmente significativo è il divieto di utilizzare tali tecnologie per un riconoscimento facciale non mirato, privo di collegamento con un reato o con un procedimento penale, oppure per finalità di controllo o identificazione biometrica generalizzata e indiscriminata. Inoltre, nessuna decisione produttiva di effetti giuridici negativi può essere fondata esclusivamente sui risultati del riconoscimento facciale.

5. La nuova dimensione penale della disciplina dell’IA
Il decreto non si limita alla regolazione amministrativa e procedurale dell’utilizzo dell’IA, ma interviene direttamente sul codice penale.
L’articolo 12 introduce l’articolo 437-bis del codice penale, dedicato all’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA e all’alterazione illecita dei sistemi. La disposizione sanziona, in presenza delle condizioni previste, l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza richieste per sistemi di IA ad alto rischio e l’omessa adozione di misure di sorveglianza umana, quando da tali omissioni derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Le pene aumentano quando il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.
La stessa disposizione criminalizza inoltre l’alterazione di sistemi di IA ad alto rischio quando dall’alterazione derivi un pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o individuale ovvero per la sicurezza dello Stato. È prevista una riduzione di pena nei casi di colpa grave.
Il legislatore introduce quindi una forma di tutela penale direttamente collegata alla governance tecnica e organizzativa dei sistemi di IA, attribuendo rilevanza non soltanto all’uso illecito dell’output, ma anche alla mancata predisposizione delle misure necessarie a garantire sicurezza e supervisione umana.

6. Responsabilità degli enti

L’intervento penale è accompagnato da una modifica del decreto legislativo n. 231 del 2001.
Il nuovo articolo 25-vicies prevede la responsabilità dell’ente in relazione al nuovo delitto di cui all’articolo 437-bis del codice penale, stabilendo una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote. La disciplina viene inoltre collegata al delitto di cui all’articolo 612-quater del codice penale, per il quale è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. In entrambi i casi possono trovare applicazione anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001.
a disciplina mostra così come l’AI governance venga progressivamente integrata nel sistema della responsabilità degli enti: le violazioni relative alla sicurezza e alla supervisione dei sistemi possono assumere una dimensione non soltanto individuale, ma anche organizzativa.

7. La responsabilità civile per i danni cagionati dall’IA
Particolarmente innovativo è il Capo II del Titolo relativo agli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di IA.
Il decreto stabilisce che le nuove disposizioni processuali si applicano alle azioni di risarcimento, sia contrattuali sia extracontrattuali, relative a danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di IA. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, trovano applicazione anche le disposizioni specificamente dedicate all’accesso alle prove, alla presunzione del nesso causale e alla rilevanza della conformità al regolamento. Restano ferme, tra l’altro, le disposizioni dell’articolo 82 GDPR e la normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Un’ulteriore garanzia riguarda il foro del consumatore: quando il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, è competente anche il giudice del luogo di residenza o domicilio del danneggiato.

8. L’accesso alle prove e il problema della complessità tecnologica
Uno dei principali ostacoli nelle controversie relative all’intelligenza artificiale consiste nella difficoltà per il danneggiato di ricostruire il funzionamento del sistema e il rapporto tra l’output prodotto e il danno subito.
L’articolo 17 affronta direttamente questa asimmetria informativa. Il giudice, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, può ordinare alla controparte o al terzo che dispone degli elementi di prova di esibire la documentazione pertinente relativa al funzionamento del sistema, purché siano forniti fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda.
Tra gli elementi suscettibili di esibizione rientrano i registri previsti dall’AI Act, la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi, le informazioni contenute nella documentazione tecnica e quelle relative ai parametri e alle modalità della supervisione umana.
Il meccanismo è tuttavia costruito secondo un criterio di proporzionalità: l’ordine di esibizione deve essere limitato a quanto necessario e deve tenere conto degli interessi delle parti, compresa la tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate. L’inosservanza ingiustificata dell’ordine può produrre conseguenze sul piano probatorio e, nel caso di un terzo, può comportare una sanzione pecuniaria.

9. La presunzione del nesso causale
Il punto forse più innovativo sul piano della responsabilità civile è rappresentato dall’articolo 18.
Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il decreto stabilisce una presunzione del nesso di causalità tra la violazione e il danno, salvo prova contraria.
La disposizione interviene quindi su uno degli aspetti maggiormente problematici della responsabilità da IA: la difficoltà di dimostrare il collegamento causale tra una specifica violazione degli obblighi di governance del sistema e il danno concretamente verificatosi.
La presunzione non è tuttavia assoluta: il testo mantiene espressamente la possibilità della prova contraria.

10. La conformità all’AI Act non esclude automaticamente la responsabilità
Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dall’articolo 19. La conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act, anche quando tale conformità sia stata certificata secondo le procedure previste dal regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.
Il dato è particolarmente rilevante perché impedisce di equiparare automaticamente la conformità regolatoria del sistema all’assenza di responsabilità civile. La compliance con l’AI Act costituisce quindi un elemento del quadro normativo, ma non viene configurata dal decreto come una sorta di safe harbour generale rispetto alle pretese risarcitorie.

11. L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore
Il decreto introduce infine uno specifico meccanismo di tutela nei confronti dell’impresa di assicurazione.
Il danneggiato può chiedere al soggetto al quale ritiene imputabile il danno se esista una copertura assicurativa della responsabilità civile relativa al danno. Il soggetto destinatario della richiesta deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza del contratto e i relativi estremi.
Qualora esista una copertura, il danneggiato dispone di un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione, nei limiti delle somme assicurate. Il soggetto ritenuto responsabile rimane comunque parte necessaria del giudizio.

12. Considerazioni conclusive
Il d.lgs. n. 160/2026 costruisce un quadro nel quale la disciplina dell’intelligenza artificiale non viene confinata alla sola conformità tecnica dei sistemi, ma si estende alla loro utilizzazione concreta, alla responsabilità degli operatori, alla responsabilità degli enti e alla tutela processuale e risarcitoria dei soggetti danneggiati.
Sul versante pubblico, il decreto combina possibilità di utilizzo dell’IA e garanzie procedurali: supervisione umana, formazione, valutazioni d’impatto, tracciabilità, autorizzazione giudiziaria e limiti al riconoscimento biometrico. Sul versante penalistico, introduce nuove fattispecie connesse alla sicurezza e alla supervisione dei sistemi ad alto rischio e ne collega alcune alla responsabilità degli enti. Sul versante civilistico, interviene invece sull’asimmetria informativa e probatoria che caratterizza le controversie relative all’IA, attraverso strumenti di accesso alle prove, una presunzione del nesso causale in presenza di violazioni dell’AI Act e la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore.
Ne emerge un modello di attuazione dell’AI Act nel quale la compliance assume una dimensione dinamica: non riguarda soltanto la progettazione e la commercializzazione del sistema, ma anche il modo in cui il sistema viene concretamente utilizzato, supervisionato e integrato nei processi decisionali.
Particolarmente significativa, in questa prospettiva, è la scelta di non considerare la conformità formale all’AI Act come automaticamente idonea a escludere la responsabilità civile. La disciplina sembra così muoversi verso una concezione della governance dell’IA nella quale sicurezza, supervisione umana, trasparenza e accountability non costituiscono soltanto obblighi regolatori, ma possono assumere un ruolo diretto nella successiva valutazione della responsabilità.
Il decreto prevede infine un periodo transitorio per i sistemi di IA già oggetto di rapporti contrattuali, in fase di sviluppo o sperimentazione oppure già utilizzati dalle Forze di polizia: tali sistemi dovranno essere resi compatibili con le disposizioni del decreto entro un anno dalla sua entrata in vigore, fermo restando il rispetto dei termini di applicazione previsti direttamente dall’AI Act.Questo è già impostato come articolo accademico divulgativo, ma se vuoi possiamo trasformarlo in un contributo più “da rivista”, con titolo più forte, abstract, parole chiave, note a piè di pagina, riferimenti agli articoli dell’AI Act e una vera sezione critica sulla responsabilità civile da IA.

‍

Are you ready to transform the Data in value for your business?