Il Garante Privacy e l’intelligenza artificiale: cosa devono sapere le imprese

L’intelligenza artificiale sta entrando rapidamente nei processi aziendali. Chatbot e assistenti virtuali, strumenti per l’analisi dei documenti, sistemi di selezione e gestione del personale, software per l’elaborazione dei dati dei clienti e applicazioni capaci di generare testi, immagini, audio e video sono ormai disponibili anche per imprese di dimensioni medio-piccole.
L’introduzione di queste tecnologie, tuttavia, non è soltanto una questione di innovazione e di efficienza. Quando i sistemi di intelligenza artificiale trattano dati personali, continuano ad applicarsi le regole del GDPR. Parallelamente, devono essere considerate le disposizioni del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act).
L’attività recente del Garante per la protezione dei dati personali mostra con particolare chiarezza come il rapporto tra privacy e intelligenza artificiale stia diventando sempre più concreto. I provvedimenti dell’Autorità riguardano ormai applicazioni molto diverse: dall’utilizzo dell’IA nel contesto lavorativo ai sistemi generativi rivolti anche a minori, fino ai deepfake e all’impiego di immagini e voci di persone reali.
Per le imprese il messaggio è importante: la protezione dei dati non dovrebbe essere considerata un controllo da effettuare soltanto dopo avere scelto e implementato una tecnologia. In molti casi, le principali questioni giuridiche devono essere affrontate già nella fase di progettazione, selezione e configurazione del sistema.
1. Prima di utilizzare l’IA occorre sapere quali dati vengono trattati
La prima domanda che un’impresa dovrebbe porsi è apparentemente semplice: quali dati vengono effettivamente trattati dal sistema?
Un sistema di IA generativa può trattare dati personali anche quando non vengono inserite direttamente informazioni identificative. Basta che documenti, email, contratti, comunicazioni o altri contenuti sottoposti al sistema contengano informazioni riferibili a clienti, dipendenti, fornitori o altri soggetti.
Il problema è particolarmente evidente quando gli strumenti generativi sono usati dai dipendenti. Un’impresa potrebbe, ad esempio, utilizzare un chatbot per sintetizzare un contratto, analizzare una comunicazione ricevuta da un cliente o elaborare documentazione interna. In questi casi, prima ancora di chiedersi se lo strumento sia efficiente, occorre comprendere:
quali dati vengono trasferiti al fornitore;
per quali finalità vengono utilizzati;
quanto a lungo vengono conservati;
se possano essere impiegati anche per ulteriori finalità.
Il principio di minimizzazione dei dati continua ad applicarsi anche quando il trattamento è effettuato mediante sistemi di IA. L’impiego di una tecnologia più sofisticata non rende quindi automaticamente legittimo il trattamento di una quantità maggiore di informazioni.
Per le imprese questo comporta una conseguenza concreta: non dovrebbe essere sufficiente autorizzare genericamente l’utilizzo di strumenti di IA. È opportuno stabilire quali categorie di dati possano essere inserite, per quali attività e secondo quali procedure.
2. Utilizzare un dato non significa poterlo utilizzare per qualsiasi finalità
Un secondo problema riguarda il rapporto tra l’utilizzo di un sistema di IA e l’addestramento o il miglioramento del sistema stesso.
La possibilità tecnica di inserire determinati dati in un modello non significa necessariamente che tali dati possano essere utilizzati per qualsiasi ulteriore finalità. È necessario distinguere tra l’utilizzo di un sistema per ottenere un determinato output e l’eventuale riutilizzo degli input per l’addestramento, il fine-tuning o il miglioramento del modello.
La questione diventa particolarmente delicata quando l’impresa utilizza dati provenienti dai propri clienti o dipendenti. Il fatto che l’impresa disponga legittimamente di tali dati per una determinata finalità non significa automaticamente che possa riutilizzarli per l’addestramento di un sistema di IA. Finalità del trattamento, base giuridica, compatibilità dell’ulteriore utilizzo, minimizzazione e trasparenza devono essere valutate in relazione alla specifica operazione.
La stessa attenzione deve essere prestata nei rapporti con i fornitori di servizi di IA. L’impresa dovrebbe comprendere chiaramente se i dati inseriti nel sistema siano utilizzati esclusivamente per fornire il servizio richiesto oppure se possano essere utilizzati dal fornitore per ulteriori finalità.
Questa distinzione è importante anche perché l’utilizzo dell’IA può coinvolgere dati che l’impresa non ha raccolto originariamente per finalità di intelligenza artificiale. Il passaggio da una finalità originaria a una nuova finalità collegata all’IA deve quindi essere valutato alla luce delle regole del GDPR.
3. L’utilizzo dell’IA nel rapporto di lavoro richiede particolare cautela
Uno degli ambiti nei quali il rapporto tra privacy e intelligenza artificiale emerge con maggiore evidenza è quello lavorativo.
Le imprese possono utilizzare sistemi automatizzati per numerose attività: organizzazione del lavoro, selezione del personale, formazione, gestione delle prestazioni, analisi dei flussi comunicativi o supporto alle decisioni. Il fatto che una determinata analisi sia tecnicamente possibile, tuttavia, non significa che possa essere effettuata legittimamente.
Un caso particolarmente significativo è il provvedimento del Garante del 14 maggio 2026, n. 342 (doc. web n. 10255494), relativo al sistema Myndoor. Il sistema utilizzava un modello di intelligenza artificiale per analizzare i messaggi scambiati attraverso strumenti come Slack e Teams e ricavarne parametri sullo stress degli utenti. Il plug-in era utilizzato su base volontaria dai lavoratori per verificare il proprio livello di stress. La società trattava i dati come titolare autonomo e, su richiesta dell’azienda cliente, poteva generare un report settimanale aggregato soltanto se almeno dieci lavoratori avevano attivato il servizio.
Il caso è interessante anche per ciò che il Garante non ha deciso. L’Autorità ha preso atto della configurazione del servizio e ha concluso che, allo stato degli atti, non risultava comprovato che i datori di lavoro che avevano acquistato il servizio avessero effettivamente trattato dati personali individuali dei propri dipendenti. Sotto questo profilo non sono state quindi ravvisate specifiche responsabilità in capo alla società.
Il Garante ha però rivolto alla società un avvertimento formale: la trasmissione ai datori di lavoro di report aggregati sui livelli di stress dei dipendenti potrebbe violare diverse disposizioni del GDPR e dell’AI Act. La società è stata invitata ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a impedire che i datori di lavoro accedano a tali informazioni.
Il provvedimento resta comunque significativo per le imprese, perché mostra la delicatezza di sistemi capaci di elaborare le comunicazioni dei lavoratori e produrre inferenze sul loro stato personale.
Nel provvedimento il Garante richiama anche il rapporto con l’AI Act, e in particolare il divieto previsto dall’art. 5, par. 1, lett. f): non si possono utilizzare sistemi di IA per inferire le emozioni delle persone fisiche nel luogo di lavoro. GDPR e AI Act possono quindi convergere sulla medesima applicazione tecnologica, imponendo valutazioni differenti ma complementari.
4. La privacy può incidere sulla progettazione stessa del servizio
Uno degli aspetti più interessanti della recente attività del Garante riguarda il rapporto tra protezione dei dati e progettazione tecnologica.
Il GDPR impone da tempo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. L’intelligenza artificiale rende però questo principio particolarmente concreto: alcune scelte di progettazione del sistema possono determinare direttamente la quantità di dati trattati, le modalità del trattamento e i rischi per gli interessati.
Il provvedimento del Garante del 3 luglio 2026, n. 487 (doc. web n. 10269571), relativo a Character.AI, ne è un esempio significativo. L’istruttoria, avviata d’ufficio nel novembre 2024, ha riguardato il servizio di intelligenza artificiale generativa offerto dalla società statunitense Character Technologies. L’Autorità ha riscontrato diverse criticità, tra cui profili relativi all’informativa, alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, alla designazione del rappresentante nell’Unione europea e alle garanzie predisposte per i minori.
Particolarmente significative sono le ulteriori misure imposte dal Garante:
la verifica dell’età;
meccanismi che impediscono ai minori già bloccati di registrarsi nuovamente;
profili dei minorenni privati come impostazione predefinita.
Il provvedimento ha inoltre irrogato una sanzione di 158.000 euro e assegnato alla società un termine di 120 giorni per adeguarsi alle prescrizioni.
Il caso mostra come la protezione dei dati possa tradursi in requisiti che incidono concretamente sull’architettura del servizio. La questione non riguarda soltanto ciò che l’impresa può fare con i dati, ma anche come il servizio deve essere progettato per ridurre i rischi derivanti dal suo funzionamento.
Per un’impresa che introduce un sistema di IA, questo significa che la valutazione della privacy dovrebbe iniziare prima dell’implementazione. Tra gli elementi da verificare rientrano, ad esempio, le categorie di dati trattati, le modalità di conservazione, gli accessi, le impostazioni predefinite, le misure di sicurezza e le possibilità di controllo da parte degli interessati.
5. Non bisogna dimenticare gli output dell’intelligenza artificiale
L’attenzione delle imprese non dovrebbe concentrarsi soltanto sui dati inseriti nel sistema. Anche gli output possono contenere o riguardare dati personali. Il problema è particolarmente evidente nei sistemi capaci di generare immagini, video o contenuti audio utilizzando l’immagine o la voce di persone reali.
Il Garante ha affrontato il fenomeno dei deepfake con diversi interventi. Nell’ottobre 2025 l’Autorità ha disposto in via d’urgenza la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti di Clothoff, un servizio di IA generativa capace di creare immagini e video sessualmente espliciti falsi a partire da immagini di persone reali (provvedimento del 1° ottobre 2025, n. 574, doc. web n. 10174164). Il trattamento è stato dichiarato illecito per violazione degli artt. 5 e 25 del GDPR.
Successivamente, il Garante ha adottato un provvedimento di avvertimento più generale (provvedimento del 18 dicembre 2025, n. 789, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2026). Era rivolto agli utilizzatori di servizi di IA capaci di generare contenuti a partire da immagini o voci reali; nel comunicato che lo accompagnava, l’Autorità ha richiamato anche servizi come Grok e ChatGPT. Il Garante ha sottolineato i rischi derivanti dall’utilizzo e dalla diffusione di tali contenuti senza il consenso degli interessati. Ha inoltre ricordato che i fornitori devono progettare i servizi rispettando la protezione dei dati fin dalla progettazione. L’avvertimento è stato ribadito nel maggio 2026, insieme alla richiesta di poteri che consentano di interdire il collegamento dall’Italia a tali piattaforme.
Per le imprese, la questione può presentarsi in forme meno estreme ma comunque rilevanti. L’utilizzo di fotografie di dipendenti, voci di collaboratori o immagini di clienti all’interno di sistemi generativi richiede una valutazione della base giuridica, delle finalità perseguite e delle modalità con cui tali dati vengono successivamente trattati.
6. Il Garante guarda anche alla fase precedente all’utilizzo dell’IA
L’attività dell’Autorità mostra inoltre una crescente attenzione alla fase preventiva.
La tempestività dell’intervento può essere decisiva anche nei confronti di servizi già disponibili sul mercato. All’inizio del 2025 il Garante ha disposto in via d’urgenza la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani da parte delle società cinesi che gestivano DeepSeek (provvedimento del 30 gennaio 2025, n. 33, doc. web n. 10098477). Le società avevano dichiarato di non operare in Italia e di non essere soggette alla normativa europea; contestualmente è stata avviata un’istruttoria.
Un esempio di intervento propriamente preventivo è indicato nella Relazione sull’attività 2025, presentata il 2 luglio 2026. Nella Relazione l’Autorità ha evidenziato l’attività preventiva svolta sull’utilizzo, per addestrare sistemi di IA generativa, di informazioni raccolte massivamente mediante tecniche di web scraping.
Per le imprese questo è un punto importante. La conformità non dovrebbe essere affrontata soltanto quando un sistema è già operativo. È preferibile intervenire nella fase di selezione del fornitore, verificando prima le modalità di trattamento dei dati e le finalità per le quali possono essere utilizzati.
7. GDPR e AI Act: due discipline che devono essere considerate insieme
Il quadro normativo europeo non si esaurisce nel GDPR. Il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale introduce una disciplina specifica dei sistemi di IA, con divieti, obblighi e requisiti che si affiancano alle regole sulla protezione dei dati.
Il calendario di applicazione del regolamento è stato modificato dal cosiddetto AI Omnibus, in vigore dal 27 luglio 2026. L’Omnibus ha rivisto alcune scadenze lasciando fermi gli obblighi di trasparenza, applicabili dal 2 agosto 2026. Per la marcatura dei contenuti dei sistemi già sul mercato è previsto un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026.
Le due discipline non vanno però considerate alternative. Il GDPR continua a disciplinare il trattamento dei dati personali. L’AI Act introduce una disciplina più ampia dei sistemi di intelligenza artificiale, fondata anche sulla classificazione dei rischi e sugli specifici obblighi previsti per le diverse categorie di operatori.
La progressiva integrazione tra i due sistemi emerge anche dall’attività istituzionale del Garante. L’Autorità ha espresso parere favorevole, con quattro condizioni e un’osservazione, sullo schema di decreto legislativo di adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689, adottato in attuazione della legge n. 132 del 2025 (Atto del Governo n. 421). Si tratta del parere del 14 luglio 2026, n. 532 (doc. web n. 10275626). Nella stessa data il Garante ha reso un ulteriore parere sull’uso dell’IA da parte delle forze di polizia e sulla tutela dei dati biometrici (doc. web n. 10275606). I testi non sono ancora definitivi.
Per le imprese la conseguenza è concreta: prima di introdurre un sistema di IA non basta chiedersi se il trattamento dei dati sia conforme al GDPR. Occorre anche verificare se il sistema rientri nell’ambito dell’AI Act e quali obblighi derivino dalla sua classificazione e dal ruolo assunto dall’impresa.
8. Cinque domande prima di introdurre l’IA in azienda
Alla luce degli interventi del Garante, un’impresa che intenda introdurre un sistema di intelligenza artificiale dovrebbe porsi almeno cinque domande.
Quali dati saranno utilizzati? Occorre individuare le categorie di dati che entreranno nel sistema e verificare se siano realmente necessari.
Per quale finalità saranno trattati? La finalità deve essere definita e deve essere individuata un’idonea base giuridica.
Che cosa farà il fornitore con i dati? È necessario capire se gli input saranno utilizzati esclusivamente per fornire il servizio oppure anche per addestrare, migliorare o sviluppare il sistema.
Quali inferenze e quali conseguenze può produrre il sistema? Un sistema apparentemente innocuo può ricavare informazioni particolarmente delicate o incidere sulle persone interessate.
Quali regole si applicano oltre al GDPR? Deve essere verificata anche l’eventuale applicazione dell’AI Act e delle altre normative pertinenti, comprese quelle relative al lavoro, alla tutela dei consumatori e alla sicurezza.
Conclusioni
L’attività recente del Garante mostra che il rapporto tra protezione dei dati e intelligenza artificiale sta diventando sempre più concreto. La questione non riguarda soltanto la possibilità di utilizzare determinati dati. Riguarda anche il modo in cui i sistemi vengono progettati, le inferenze che possono effettuare, gli output che possono produrre e gli effetti che possono avere sulle persone.
Per le imprese questo comporta un cambiamento di prospettiva. La privacy non dovrebbe essere considerata un controllo finale da effettuare dopo avere acquistato e implementato una tecnologia. Le principali questioni possono emergere molto prima: nella scelta del fornitore, nella configurazione del sistema, nella definizione delle categorie di dati utilizzabili e nella valutazione dei rischi.
I provvedimenti relativi a Myndoor, Character.AI, DeepSeek e ai servizi di generazione di deepfake riguardano contesti molto diversi, ma mostrano una medesima tendenza. La conformità dell’intelligenza artificiale dipende sempre più dalle scelte compiute prima e durante la progettazione e l’integrazione del sistema, non soltanto dal suo utilizzo finale.
Per un’impresa, dunque, la domanda non dovrebbe essere soltanto “possiamo utilizzare questo strumento di IA?”. Dovrebbe essere anche “quali dati utilizzerà, che cosa potrà ricavarne e come è stato progettato per gestire questi rischi?”. È proprio in questa fase preventiva che privacy e governance dell’intelligenza artificiale iniziano a incontrarsi.
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